Approfondimento Immigrazione

L’avvocato Sheila Ripoli, ha potuto acquisire una maturata esperienza in relazione a prestazioni di consulenza e assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale, ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, nonché cittadini europei, relativamente ai diversi aspetti che toccano questi soggetti, sotto il profilo giuridico.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ci si riferisce a:

Permesso di soggiorno:

Il rilascio e/o il rinnovo del permesso di soggiorno è subordinato alla sussistenza, nonché alla permanenza, di una serie di requisiti in capo al soggetto istante che l’amministrazione competente è chiamata, caso per caso, a valutare.

L’Avv. Ripoli, svolge per i propri clienti sia la consulenza appropriata in base alla situazione personale, individuando la tipologia di permesso corretta da richiedere, o rinnovare o convertire; sia l’assistenza relativa al conseguente percorso da intraprendere, comprendente redazione dell’istanza, documenti necessari, memorie integrative e rapporti con l’ufficio immigrazione, fino ad arrivare alla consegna del permesso di soggiorno.

Ci si occupa, altresì, della consulenza e dell’assistenza in relazione ad un eventuale provvedimento di diniego e/o revoca del permesso di soggiorno emesso dalla amministrazione, tanto in ambito di autotutela prevista dal diritto amministrativo, quanto nel caso di necessità di impugnazione dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale o dinnanzi al Tribunale Ordinario laddove si tratti di permesso di soggiorno attinente l’unità familiare.

Carta di soggiorno per familiari di cittadini UE e Italiani

Su questo tema specifico, l’Avv. Ripoli ha portato avanti, nei confronti degli uffici amministrativi preposti una vera battaglia, in quanto molti cittadini extracomunitari si sono visti negare la suddetta carta sul presupposto che non vi fosse provato il carico fiscale del familiare.

Tuttavia devono farsi le seguenti considerazioni: Con il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, il legislatore italiano ha recepito la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri.

La ratio di tale direttiva va individuata, tra l’altro, nei seguenti principi:

  • la cittadinanza dell’unione conferisce a ciascun cittadino dell’unione il diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal trattato e le disposizioni adottate in applicazione dello stesso (v. considerando n. 1, direttiva 2004/38/CE);

  • il diritto di ciascun cittadino dell’unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza (v. considerando n. 5, direttiva 2004/38/CE).

La direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell’unione che si rechi o soggiorni in uno stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell’articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo (v. art. 3, c. 1, direttiva 2004/38/CE); analoga disposizione è stata prevista dal legislatore italiano in sede di recepimento della normativa europea (v. art. 3, c. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30).   

L’art. 23 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, stabilisce invece che le disposizioni in commento si applicano ai familiari stranieri di cittadini italiani soltanto se più favorevoli.

Alla luce dei predetti principi, la normativa prevede che i familiari stranieri del cittadino dell’unione stabilitosi in Italia hanno diritto ad avere rilasciata una “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”, della validità di cinque anni dalla data del rilascio, se questi dispone di risorse economiche sufficienti per sostentare se stesso e il proprio nucleo familiare (v. artt. 7 e 10 D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30).

Orbene, una lettura costituzionalmente orientata della citata normativa in vigore porta inevitabilmente a non potersi ritenere applicabili ai cittadini italiani i requisiti previsti dall’art. 7, c. 1, lett. a) b) e c), del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, per l’evidente ragione che il diritto al soggiorno in Italia di un cittadino italiano non può essere limitato o impedito a causa della sussistenza o meno delle situazione di fatto sottese ai predetti requisiti.

Conseguentemente, ai fini del rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino europeo, lo Spett.le ufficio in intestazione dovrà valutare esclusivamente la sussistenza del vincolo familiare tra il cittadino italiano e il proprio familiare straniero.

Sulla base di tali assunti, si è riusciti a far ottenere la carta di soggiorno in questione anche a persone non risultanti a carico del cittadino italiano! (purché, ovviamente si possa quantomeno dimostrare che il nucleo familiare di riferimento abbia risorse tali da non gravare sullo Stato italiano).

Cittadinanza

Lo studio si occupa, anche in questo caso, di valutare preliminarmente la sussistenza dei requisiti in capo ai propri clienti che vogliano avanzare tale domanda, nonché di assistere gli stessi in tutte le fasi della richiesta e del lungo iter previsto a tal fine. Tale procedimento, in base a quanto previsto dalla normativa vigente (che è stata nuovamente modificata con il DL n. 130 del 21 ottobre 2020) prevede, per la relativa conclusione, un periodo di 36 mesi - ovvero 3 anni - dal giorno di presentazione dell’istanza, previa valutazione discrezionale da parte della amministrazione circa la sussistenza dei requisiti legittimanti in capo al richiedente. Laddove il procedimento non si concluda nei tempi di cui sopra o l’amministrazione non abbia compiutamente motivato le ragioni del rifiuto, lo straniero, per far valere il proprio diritto, potrà inviare una lettera raccomandata contenente apposita diffida ad adempiere.

Successivamente, in caso di protratto silenzio da parte dell’amministrazione, l’istante potrà agire giudizialmente a mezzo di presentazione di apposito ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto. Siffatta tutela giudiziale è prevista anche nel caso in cui l’istanza venga rigettata causa la ritenuta mancanza dei requisiti legittimanti il suo accoglimento.

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Ricongiungimento familiare

L’Avv. Ripoli si occupa anche di consulenza e assistenza relativamente all’istanza di ricongiungimento familiare, a partire dall’esame della presenza dei requisiti necessari per procedere allo stesso, alla precisa indicazione della documentazione necessaria, all’inoltro della domanda di nulla osta alla Prefettura competente, sino alla procedura relativa all’invio del kit postale all’ufficio immigrazione per il rilascio del permesso di soggiorno familiare del cittadino/a ricongiunto/a.

Si offre altresì assistenza per l’eventuale ricorso avverso il mancato rilascio del nulla osta.

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Tutela dei minori stranieri

Sono in crescente aumento i casi in cui il minore che dimora in Italia abbia genitori che permangono nel territorio dello Stato seppur privi di regolare permesso di soggiorno.

Nell’interesse del minore e del suo sviluppo psicofisico si può proporre istanza al Tribunale per i minorenni, al fine di far ottenere ai genitori un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 31 del T.U. Immigrazione.

Protezione internazionale

L’Avv. Ripoli ha esperienza anche in relazione al tema della protezione internazionale, che rappresenta un diritto sancito dall’art. 10 della Costituzione italiana e spetta allo straniero il quale possa essere oggetto di persecuzioni nel proprio paese d’origine:

  • in via principale per ragioni di razza, di religione e di opinione politica, nel caso di asilo politico;
  • in via residuale per qualunque altra ragione si abbia il rischio concreto, rientrando nel proprio Paese di origine, o nel paese in cui si aveva la precedente dimora, di subire un grave danno, afferendo in questo caso alla protezione sussidiaria.

Nei casi suddetti, infatti, occorre fare apposita istanza presso la Commissione Territoriale Competente la quale, esaminata la domanda e la documentazione allegata, convocherà il richiedente allo scopo di acquisire ulteriori elementi valutativi.

Nell’ipotesi di rigetto dell’istanza, è possibile proporre ricorso innanzi al Tribunale ove ha sede la Corte d’Appello nel cui distretto si trova la Commissione Territoriale che ha emesso provvedimento di diniego.

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Protezione speciale

Lo studio si occupa, altresì, della consulenza e dell’assistenza per ottenere la protezione speciale, le cui ipotesi sono state ampliate dal D.L. 130/2020, convertito nella legge 173/2022 che ha riformulato l’art. 19 del Testo Unico Immigrazione (TUI).

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Riabilitazione

Ci si occupa, altresì della riabilitazione penale, che si sostanzia nella cancellazione dei reati dal casellario giudiziario che può essere richiesta anche dallo straniero residente all’estero e viene concessa quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato, abbia dato prove di buona condotta, (il termine dei cinque anni diventa di dieci se si tratta di recidivi o di delinquenti abituali o professionali).

Ottenere la riabilitazione è fondamentale, per chi abbia uno o più precedenti penali, al fine di vedersi concessa la cittadinanza; diversamente andrà in contro ad un diniego!